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sabato 11 febbraio 2012

EDITORIALE

lun 06 feb, 2012
Alessio Gramolati
gramo4
Nel film “Johnny Stecchino”, quando Roberto Benigni ascolta lo “zio” su quali siano i problemi di Palermo, questi ripete convintamente “una grave piaga che ci diffama agli occhi del mondo … il traffico … il traffico!” Noi in questi giorni, setimane, mesi, ci sentiamo ripetere...l’art. 18!! ....
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Archivio Iniziative - CGIL Toscana - Portale Principale
Quadratino grigio
Risoluzione 83/E: tassazione agevolata sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato
Intestazione iniziativa
Nota integrativa su risoluzione 83/E dell'Agenzia delle entrate
 
26/08/2010  | Settori produttivi

Destinatari:

Alle Segreterie Nazionali di Categoria
Alle Segreterie CGIL Regionali
Alle Segreterie CdLT/M
A parziale rettifica della nota pubblicata sul taccuino martedì 24 Agosto con la presente siamo a comunicare che, tra le soluzioni prospettate per il recupero delle maggiori imposte versate di IRPEF e Addizionali, assoggettando gli importi certificati dai datori di lavoro ad imposta sostitutiva, NON PUO’ ESSERE ADOTTATA QUELLA DEL 730/Integrativo.
Questo perché un 730/Integrativo può essere presentato solo se ci sono imposte a credito ma nel caso di specie, assoggettando ad imposta sostitutiva del 10% le somme, si ottiene un credito della maggiore IRPEF e addizionale versata, ma si ha contemporaneamente un debito di imposta sostitutiva non versata.
Da ciò ne consegue che, nei casi in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, sarà possibile recuperare il maggior credito attraverso la presentazione di un UNICO Integrativo utilizzando il maggior credito IRPEF e addizionale per compensare il debito di imposta sostitutiva (F24 a zero) e recuperando il credito residuo nella prima dichiarazione utile.
Vi indichiamo, ancora una volta, le principali casistiche possibili:
  • Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 ha presentato la dichiarazione dei redditi (730 o UNICO):
è possibile presentare dichiarazione integrativa con modello UNICO entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno. Oltre il 30 settembre sarà possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
  • Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi:
è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
  • Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 ha presentato la dichiarazione dei redditi con modello 730:
è possibile presentare un UNICO Correttivo nei termini entro il 30 settembre 2010, dopo tale data sarà possibile presentare un UNICO Integrativo fino al 30 settembre 2011.
  • Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi:
è possibile presentare la dichiarazione con modello UNICO/2010 entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno.
Oltre il 30 settembre e fino al 29 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per tardiva presentazione.
Oltre il 29 dicembre è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.

 

Vincenzo Scudiere - Pietro Ruffolo

Risoluzione 83/E: tassazione agevolata sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato
 
24/08/2010  | Settori produttivi
Destinatari:
Alle Segreterie Nazionali di Categoria
Alle Segreterie CGIL Regionali
Alle Segreterie CdLT/M
Con la Risoluzione 83/E del 17 agosto 2010 che trovate in allegato, l’Agenzia delle Entrate ha reso nota una consulenza giuridica in merito alla tassazione agevolata, con imposta sostitutiva del 10%, sulle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato con particolare riferimento al lavoro notturno.
In particolare è stato precisato che lo speciale regime di tassazione è applicabile non  soltanto alle indennità o alle maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno, ma anche al compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa.
In molti casi i datori di lavoro avevano dato una interpretazione diversa, sottoponendo a tassazione sostitutiva, in riferimento al lavoro notturno, solo l’indennità o la maggiorazione e quindi assoggettando ad imposta ordinaria la parte ordinaria della retribuzione oraria per lavoro notturno.
L’Agenzia, con la suddetta risoluzione, ha chiarito anche la retroattività di tale interpretazione precisando che, per le retribuzioni sottoposte per gli anni passati alla tassazione ordinaria, anziché all’imposta sostitutiva del 10%, i lavoratori potranno far valere la tassazione più favorevole presentando:
  •  una dichiarazione integrativa, se per l’anno interessato avevano fatto la dichiarazione dei redditi;
  •  una istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973 se per l’anno interessato non avevano fatto la dichiarazione dei redditi;
 A tale fine il datore di lavoro dovrà certificare l’importo delle somme erogate sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.
 Si prospettano quindi soluzioni diverse a seconda dell’anno in cui sono state percepite le somme e a seconda del fatto che, per l’anno in questione, il lavoratore abbia presentato oppure no la dichiarazione dei redditi. Per comodità qui di seguito indichiamo alcuni esempi.
  • Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 ha presentato la dichiarazione dei redditi (730 o UNICO):
    è possibile presentare dichiarazione integrativa con modello UNICO entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella prima dichiarazione utile che potrebbe essere: o quella che farà il prossimo anno oppure, se quest’anno ha presentato il 730/2010, si potrebbe far valere il credito risultante dalla dichiarazione integrativa in un 730/2010 integrativo da presentare entro il 25 ottobre 2010.
  • Somme percepite nel 2008 e lavoratore che nel 2009 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi:
    è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
  • Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 ha presentato la dichiarazione dei redditi con modello 730:
    è possibile presentare un 730 integrativo entro il 25 ottobre 2010 per ottenere il rimborso del maggior credito già nella busta paga di dicembre 2010; dopo il 25 ottobre sarà possibile presentare un UNICO integrativo fino al 30 settembre 2011.
  • Somme percepite nel 2009 e lavoratore che nel 2010 NON ha presentato la dichiarazione dei redditi:
    è possibile presentare la dichiarazione con modello UNICO/2010 entro il 30 settembre 2010 e far valere il maggior credito nella dichiarazione del prossimo anno.

    Oltre il 30 settembre e fino al 29 dicembre 2010 la presentazione della dichiarazione sarà possibile pagando la sanzione per tardiva presentazione.
    Oltre il 29 dicembre è possibile presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 DPR n. 602/1973, all’ufficio periferico dell’Agenzia competente per territorio di residenza del lavoratore.
 Al fine di tutelare al meglio i lavoratori, è importante dare la massima diffusione nei territori di quanto sopra rappresentato anche  attraverso azioni congiunte della CGIL , con le Categorie ed il sistema dei Caaf.
E’ opportuno precisare che i Caaf regionali anche attraverso le società territoriali sono da subito a disposizione per  le informazioni necessarie e per organizzare l’attività di tutela individuale dei lavoratori in questione, in stretto raccordo con le CGIL territoriali e le categorie.

 


PDF Agenzia entrate_risoluzione n.83E.pdf

Creato il: mer 25 ago, 2010 5:15 pm
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