Per informazioni utili sui Fondi Pensione è possibile consultare le seguenti risorse web:
CHE COSA È UN FONDO PENSIONE
Il suo scopo esclusivo è di garantire prestazioni pensionistiche complementari aggiuntive a quelle stabilite dalla riforma pensionistica (legge 335/1995) rispetto a quelle erogate dagli enti pubblici obbligatori.
Esso è uno strumento creato dalla contrattazione collettiva di lavoro.
Si costituisce attraverso un’associazione che non ha scopi di lucro ed è amministrata da Organi rappresentativi degli iscritti ai Fondi e dei datori di lavoro.
L'adesione al Fondo pensione è su base volontaria.
I DESTINATARI
I destinatari del fondo pensione possono essere i lavoratori dipendenti pubblici e privati, e anche i soci lavoratori e i dipendenti di cooperative di produzione e lavoro.
Ogni lavoratore ha (o avra' se non ancora costituito) il diritto di iscriversi al Fondo Pensione istituito dal proprio Contratto Nazionale di Lavoro.
COME SI COSTITUISCE UN FONDO PENSIONE
Il Fondo Pensione può assumere la configurazione giuridica di associazione non riconosciuta (art.36 codice civile) se è costituito a livello di azienda o di gruppo aziendale oppure associazione riconosciuta (art.12 codice civile) se si tratta di Fondo di comparto, categoria o raggruppamento.
Pertanto il Fondo Pensione deve dotarsi di uno Statuto, di un Regolamento attuativo e di un Regolamento elettorale (per l’elezione dei rappresentanti degli iscritti al Fondo nell'Assemblea e negli organi di amministrazione e controllo).
Gli organi di amministrazione e controllo (Consiglio di Amministrazione e Collegio dei Revisori contabili) devono essere paritetici tra lavoratori iscritti al Fondo e rappresentanti dei datori di lavoro che contribuiscono al finanziamento del Fondo.
COME NASCE UN FONDO PENSIONE
Per i lavoratori dipendenti le fonti istitutive dei Fondi Pensione possono essere:
- i Contratti Collettivi nazionali;
- gli accordi collettivi anche aziendali;
- i regolamenti aziendali, solo per le aziende i cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi di lavoro;
- in mancanza di contrattazione sulla materia, accordi unilaterali tra lavoratori promossi su iniziative di sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le confederazioni CGIL, CISL e UIL d’intesa con le proprie Federazioni Nazionali di categoria hanno stabilito che la costituzione dei Fondi avvenga sulla base di accordi nazionali con caratteristiche categoriali, intercategoriali e/o interconfederali onde permettere a tutti i lavoratori indipendentemente dai settori di appartenenza di aziende e/o territori di aderire ai Fondi Pensione con regole omogenee e solidaristiche.
COME FUNZIONA UN FONDO PENSIONE
I fondi pensione sono gestiti secondo i criteri della capitalizzazione individuale.
Di conseguenza all’interno del fondo pensione ogni iscritto è titolare di un "conto corrente previdenziale" separato e distinto rispetto a quello degli altri iscritti.
Su questo conto individuale affluiscono i versamenti effettuati dall’azienda e dal lavoratore.
Il fondo pensione, poi stipula una convenzione con uno o più operatori abilitati per legge alla gestione delle risorse finanziarie.
Sono abilitati alla gestione di fondi pensione:
- la società di intermediazione mobiliare (Sim);
- le compagnie di assicurazione;
- le banche;
- le società di gestione di fondi comuni d’investimento.
In base alla nuova normativa l’unica possibilità di gestione diretta delle risorse finanziarie da parte del Fondo consiste, nell’acquisizione di quote di società immobiliari o di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, o quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi.
Le offerte dei gestori devono essere raffrontabili e trasparenti in modo da consentire al Fondo pensione una reale possibilità di scelta.
Le convenzioni devono consentire un effettivo potere di indirizzo da parte del fondo. Il diritto di voto relativo agli investimenti mobiliari spetta sempre al fondo.
TIPOLOGIE DI FONDO PENSIONE
La legge prevede due tipologie di Fondi Pensione:
- fondi "chiusi": sono quelli originati da contratti di lavoro o regolamenti aziendali
- fondi "aperti": sono quelli costituiti dagli enti gestori delle risorse
Ad essi si può aderire:
- individualmente: qualora non sussistano o non operino le fonti istitutive; in seguito alla perdita dei requisiti di iscrizione presso un altro fondo; per effetto di trasferimento individuale dopo 3 anni di iscrizione presso un altro fondo.
- collettivamente: attraverso accordo tra le parti qualora non sussistano o non operino diverse previsioni in merito alla costituzione di Fondi pensione.
FINANZIAMENTO
I Fondi pensione sono finanziati mediante contribuzione posta a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro.
L’utilizzo di quote di trattamento di fine rapporto (T.F.R.) per i lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni deve essere concordato in sede di contrattazione collettiva.
Invece per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente all’entrata in vigore della nuova legge che decidano di aderire al fondo, è obbligatorio l’utilizzo dell’intero T.F.R. maturato nell’anno.
L’accordo di lavoro definisce il contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro in percentuale della retribuzione assunta a base della determinazione del T.F.R..
REGIME FISCALE DEI CONTRIBUTI
I contributi versati dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito IRPEF del lavoratore dipendente.
Sui contributi versati al fondo pensione dal lavoratore dipendente è concessa una detrazione di imposta ad aliquota marginale di quanto versato nei limiti del 2% della retribuzione presa a base per il calcolo del T.F.R. e comunque fino a £ 2.500.000 annue. Questa detrazione non si somma a quella prevista per le polizze vita individuali che resta del 19% nel limite di £ 2.500.000 annue.
I contributi versati dal datore di lavoro sono detraibili dal reddito d’impresa per un importo non superiore al 2% della retribuzione annua presa a base per il calcolo del T.F.R. e comunque nel limite di £ 2.500.00 annue e purché sia previsto un pari importo di versamento proveniente da quote di T.F.R. annuo.
Il Governo con la legge Finanziaria per l’anno 1999 e attraverso appositi decreti legislativi riordinerà il regime fiscale vigente.
CONTRIBUZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA
Le somme versate dal lavoratore dipendente al Fondo Pensione sono assoggettate al normale regime contributivo.
Le somme versate dal datore di lavoro al Fondo pensione sono assoggettate anziché alla contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio, ad una contribuzione di solidarietà del 10%.
PRESTAZIONI
L’ammontare delle prestazioni maturate dipende da due variabili:
- l’entità dei contributi versati (dal datore di lavoro, dal lavoratore e dal T.F.R.);
- il rendimento finanziario realizzato dall’ente gestore delle risorse.
La prestazione erogata dal fondo è la pensione complementare erogata in forma vitalizia. Il lavoratore iscritto ed in possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto, ha però la facoltà di chiedere la liquidazione della prestazione in forma di capitale per un importo non superiore al 50% di quanto maturato.
Il lavoratore che non ha maturato il diritto alla prestazione secondo i requisiti previsti, può riscattare la somma versata ed i relativi interessi sotto forma di capitale.
E’ possibile ottenere anticipazioni sulle quote di T.F.R. versate al Fondo pensione.
PENSIONE COMPLEMENTARE
Il fondo pensione eroga la pensione complementare di vecchiaia al raggiungimento dell’età prevista nel sistema obbligatorio con 10 anni di iscrizione al Fondo Pensione.
Eroga invece la pensione complementare di anzianità quando ricorrano i seguenti requisiti:
- cessazione dell’attività lavorativa;
- età almeno pari a quella stabilita per il pensionamento di vecchiaia, diminuita di 10 anni;
- almeno 15 anni di iscrizione al Fondo Pensione.
REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI
La pensione complementare concorre a formare il reddito assoggettato ad IRPEF del percettore nella misura dell’87,5% del suo ammontare.
Il capitale erogato in unica soluzione, nei limiti consentiti dalla legge, è assoggettato a tassazione separata con aliquota interna per la parte derivante da contributo del datore di lavoro, per la parte relativa alle rivalutazioni ottenute e la parte relativa al T.F.R. per cui si deve tener conto di quanto previsto in materia di franchigia di £ 500.000 per ogni anno di iscrizione al Fondo, se si è versato la totalità del T.F.R. . Tale franchigia va ridotta proporzionalmente nel caso di versamento di quote di T.F.R. annue.
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
In caso di cessazione del rapporto di lavoro il lavoratore ha diritto alla scelta tra una delle seguenti opzioni:
- riscattare la sua posizione pensionistica, ottenendo immediatamente il capitale maturato (versamenti più rivalutazioni) senza alcun limite sia anagrafico che di permanenza nel Fondo pensione;
- trasferire la sua posizione presso un altro Fondo pensione cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova occupazione;
- trasferire la sua posizione pensionistica presso un Fondo pensione "aperto".
TRASFERIMENTO DAL FONDO PENSIONE
In costanza di rapporto di lavoro, il lavoratore iscritto ad un Fondo pensione di natura contrattuale può trasferire la propria posizione presso un Fondo "aperto".
Nei primi cinque anni di vita del Fondo pensione, non è possibile chiedere il trasferimento, successivamente, può chiedere il trasferimento chi è iscritto da almeno tre anni.
GARANZIE PER GLI ISCRITTI E CONTROLLO
Nella legge istitutiva dei fondi pensione sono inserite una serie di norme che garantiscono gli iscritti:
- le risorse affidate in gestione costituiscono patrimonio separato ed autonomo;
- la banca depositaria controlla la concorrenza delle operazioni compiute dal gestore;
- i gestori sono soggetti al controllo da parte della Banca d’Italia, della Consob e dell’Isvap
viene inoltre istituita una commissione di vigilanza sui fondi pensione che ha i seguenti compiti:
- autorizzativi
- di controllo
- ispettivi
LE MOTIVAZIONI PRINCIPALI PER ADERIRE AI FONDI PENSIONE "CHIUSI"
- Vantaggi fiscali
- Utilizzo del contributo aziendale
- Rendere possibile una rendita superiore al’attuale sistema di rendita del TFR
ELEMENTI COMUNI A TUTTI I FONDI PENSIONE "CHIUSI"
Consulte delle fonti istitutive
Normalmente tutti i Fondi hanno previsto la costituzione di Consulte o Comitati delle Fonti Istitutive composte in forma paritetica con compiti esclusivamente consultivi rispetto all’andamento gestionale del Fondo.
Alle suddette, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo e di mantenere il collegamento tra il Fondo stesso e le Fonti Istitutive, viene attribuita in particolare la funzione di segnalare agli organi del Fondo le modifiche statutarie proposte dalle parti stipulanti gli Accordi Istitutivi, e di esprimere valutazioni in merito alla corretta applicazione dei contratti e sugli indirizzi generali di gestione del Fondo.
Organi sociali
- Consiglio di amministrazione
Nella fase iniziale, dopo l’atto notarile che istituisce il Fondo Pensione, su designazione delle Fonti Istitutive viene insediato il Consiglio di amministrazione provvisorio. Nella fase di avvio del Fondo, il Consiglio provvisorio ha compiti relativi alla promozione del Fondo e alla predisposizione della scheda informativa ai fini della richiesta di autorizzazione alla Commissione di Vigilanza per la raccolta delle adesioni e per l’avvio dell’attività. Il Consiglio provvisorio, in questa prima fase si occupa anche di tutte le questioni relative alla organizzazione preliminare del Fondo. Viene composto in forma paritetica dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro ed il numero varia tra 12 e 18 componenti, in relazione alla strutturazione del Fondo stesso (categoriale o intercategoriale) e alla sua ampiezza. Il Consiglio provvisorio, inoltre indice le prime elezioni dell’assemblea al raggiungimento del numero di adesioni previste dall’accordo istitutivo e successivamente decade. L’assemblea costituita dopo le elezioni elegge il Consiglio definitivo il quale normalmente assume compiti relativi alla organizzazione funzionale, amministrativa e contabile in conformità alle indicazione della Commissione di Vigilanza. Nella fase di avvio il Consiglio provvisorio nomina tra i suoi componenti i rappresentanti legali del Fondo. Questi sono due e sono eletti in rappresentanza uno delle imprese e uno in rappresentanza dei lavoratori.
- Assemblea
L’assemblea costituisce l’organismo di rappresentanza dei lavoratori e dei datori in seno al Fondo. Viene composta sempre in modo paritetico ed il numero dei componenti varia da 30 a 90 membri in riferimento al numero degli iscritti al Fondo. L’assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e delibera sulle questioni da questo proposte. Delibera ed approva il bilancio preventivo relativo alla gestione amministrativa del Fondo e delibera sulla responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione. Delibera inoltre, in seduta straordinaria, sulla liquidazione del Fondo e sulle modifiche allo statuto.
- Collegio dei revisori contabili
Il collegio si compone normalmente di 2 o 4 membri effettivi e 2 o 4 supplenti eletti in modo paritetico. I componenti del Collegio dei Revisori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge e dai decreti ministeriali. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente che normalmente deve risultare appartenente alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.
- Presidente e Vice presidente
Questi sono eletti dal Consiglio di amministrazione rispettivamente a turno, tra i propri componenti rappresentanti le imprese e quelli rappresentanti i lavoratori. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Fondo, la firma sociale, sta in giudizio per esso e sovrintende al funzionamento del Fondo.
- Direttore generale
Alcuni Fondi potranno dotarsi della figura del Direttore Generale.
► Tratto dalla sezione Previdenza del sito FP Cgil Friuli Venezia Giulia 