
mar 15 mag, 2012 Alessio Gramolati [Intervista a 'La Repubblica Toscana'] "Vogliono chiudere le aziende come Finmeccanica, ma chi ci sta dentro le difenderà. Costoro non si
propongono di costruire proprio niente, la loro è solo domanda di complicità. Penso che la solitudine delle persone colpite dalla crisi possa diventare un alleato del delirio eversivo".
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I commenti agli Articoli Fondamentali della Costituzione Italiana (Art. 1-12) sono tratti dal Dizionario del Cittadino e da una ricerca a cura della classe 3°C della Scuola Media "A. Oriani" di Alfonsine (a.s. 2001-2002).
Fondamentali della Costituzione Italiana (Art. 1-12):
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- L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
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- Nell'articolo 1 sono condensati i tre caratteri essenziali del nostro Stato: la sua forma repubblicana, il sistema democratico nella gestione dei poteri e il ruolo primario dei lavoratori nella società.
Il 2 giugno 1946 i cittadini italiani hanno scelto a maggioranza, votando in un referendum, che l'Italia non fosse più una monarchia, con a capo un re, ma una Repubblica. Questa Repubblica è democratica (e non oligarchica, dove comandano pochi), cioè il potere di comando (sovranità) è attribuito originariamente (appartiene) al popolo, che lo esercita direttamente (v. art. 75 sul referendum) o indirettamente (v. artt. 48, 60,61, 122, 128 sulle elezioni del Parlamento e dei Consigli regionali, provinciali e comunali). Il popolo è formato dai cittadini, termine che, a partire dalla Rivoluzione francese, ha sostituito quello di sudditi, che aveva il significato di sottoposti al potere del re e dei nobili. Il lavoro è visto come fondamento della vita democratica, come diritto che rende l'uomo pienamente "cittadino"
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- La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
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- L'articolo 2 afferma l'inviolabilità dei diritti naturali di ogni persona.
Si riafferma che esistono diritti dell'uomo (come il diritto alla vita, all'onore, all'espressione del proprio pensiero, a formarsi una propria famiglia ecc.) che non vengono concessi dallo Stato, ma sono da ritenere originari. Nello stesso tempo, si considera che l'uomo non è mai vissuto da solo e che, fra l'individuo e lo Stato, esistono innumerevoli formazioni sociali (le famiglie, i partiti, le chiese ecc.), espressione di questi diritti inviolabili. Proprio perché l'uomo è un essere sociale, però, accanto ai diritti sono richiamati anche i doveri di solidarietà (come il partecipare alle scelte comuni mediante le elezioni, prestare il servizio militare, pagare le imposte e così via: artt. 48, 52, 53 ecc.)
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ARTICOLO 3
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- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese
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- Nell'articolo 3 si stabilisce il principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge,impegnando nel contempo lo Stato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che,limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini,impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
La prima proposizione (comma) afferma l'uguaglianza formale, come pari dignità e uguaglianza di fronte alla legge. Il ricordo ancora vivo delle discriminazioni razziali (contro gli ebrei) e del trattamento degli avversari politici nel precedente regime fascista ha portato a specificare le diversità che non possono più essere messe alla base di discriminazioni fra i cittadini. C'è voluto del tempo, però, per cercare di adeguare le leggi a questo principio (si pensi, per esempio, al fatto che, fino al 1968, il codice penale puniva l'adulterio solo della moglie; fino al 1975, il marito era considerato superiore alla moglie ed esistevano la potestà maritale, ossia l'autorità del marito sulla moglie, e la patria potestà). La seconda parte fa carico alla Repubblica di interventi per raggiungere l'uguaglianza sostanziale (come possono essere uguali due cittadini di cui uno ha studiato e l'altro è analfabeta; uno ha i mezzi per curarsi e l'altro no; uno è disoccupato e l'altro possiede ingenti capitali?). Sono in questo modo poste le premesse costituzionali per lo Stato sociale
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ARTICOLO 4
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- La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società
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- L'articolo 4 afferma che ogni persona deve avere la possibilità di lavorare e, insieme ,deve svolgere il suo lavoro in modo tale da contribuire al progresso materiale e spirituale della società.
Il riconoscimento del diritto al lavoro non significa che ogni cittadino debba aspettarsi che lo Stato gli trovi un lavoro, ma invece che non si può impedire di lavorare (non contrastano con questo principio le norme che, a difesa della collettività, impongono esami e licenze per svolgere un certo lavoro) e che devono esserci degli interventi a favore dell'occupazione. Essi riguarderanno le norme sul collocamento, l'assunzione obbligatoria di invalidi, i lavori pubblici, i finanziamenti alle imprese e altre misure di politica economica. Quanto al dovere di lavorare, non si vuole imporre una scelta, ma invitare i cittadini a contribuire al benessere generale o con un'attività economica (manuale o intellettuale, dipendente o autonoma) o svolgendo una funzione avente valore sociale e/o culturale (il religioso, la madre di famiglia, l'artista ecc.
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ARTICOLO 5
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- La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
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- L'articolo 5 stabilisce che la Repubblica è una e indivisibile, ma riconosce le esigenze di autonomia degli enti locali.
Mentre si riconosce che l'Italia non è uno Stato federale, ma unitario e indivisibile, si affermano due principi che perseguono un modello diverso da quello dello Stato centralizzato, prevalente fino alla proclamazione della Repubblica. Il primo è il decentramento, in base al quale l'amministrazione pubblica è affidata anche a organi periferici dello Stato (come il provveditorato agli studi, l'intendenza di finanza ecc.); il secondo è quello dell'autonomia, in base alla quale devono esistere enti pubblici, distinti dallo Stato, che amministrano parti del territorio e le popolazioni che vi abitano (Comuni, Province, Regioni: vedi artt. 114-133).
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ARTICOLO 6
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- La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.
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- L'articolo 6 tutela i diritti delle minoranze che hanno lingua e costumi diversi.
L'uguaglianza, affermata nell'art. 3, diventa qui riconoscimento che vi sono cittadini che hanno lingua, cultura, tradizioni, costumi diversi da quelli della maggioranza. La tutela di queste minoranze (in particolare di lingua francese in Valle d'Aosta e di lingua tedesca e ladina nel Trentino-Alto Adige, ma anche greci, albanesi, slavi) ha trovato applicazione nelle leggi delle Regioni a statuto speciale e in altre leggi che consentono l'uso di una lingua diversa dall'italiano e favoriscono il mantenimento della cultura (per esempio, istituendo scuole particolari)
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ARTICOLO 7
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- Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
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- L' articolo 7 regola i rapporti tra lo stato Italiano e la chiesa cattolica, entrambi sono "indipendenti e sovrani" in base quanto stabilito nei patti Lateranesi (1929) e successive modifiche (revisione nel 1984). Queste le modifiche: non è più religione di stato, l'insegnamento religioso nelle scuole è facoltativo, Roma non è più "città sacra", altre.
Lo Stato riconosce nel suo territorio la sovranità, cioè un potere di comando, della Chiesa cattolica, ma limitato all'ambito spirituale. I Patti Lateranensi (dal nome del palazzo romano in cui furono siglati) comprendono un trattato e un concordato fra la Santa sede e lo Stato italiano e sono stati sottoscritti nel 1929. Modifiche sono state apportate con l'accordo del 1984.
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ARTICOLO 8
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- Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
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- L'articolo 8 afferma che tutte le religioni sono UGUALI e LIBERE, anche se lo stato Italiano ha un CONCORDATO speciali con la religione cattolica. Sono libere, purchè non contrastino con la legge Italiana. Altre religioni: religione ebraica, protestante, musulmana, buddista, etc.
Insieme alla libertà di culto (art. 19), si afferma la libertà delle varie confessioni religiose (cioè delle diverse organizzazioni di fedeli) e si affida alla legge la regolamentazione dei rapporti con lo Stato, sempre sulla base di intese. Nel 1929, grazie al concordato con la Chiesa cattolica, veniva emanata una legge sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato. Dal 1984 al 1989, varie intese con valdesi, comunità ebraiche, avventisti, assemblee di Dio sono state trasformate in legge, limitando la discriminazione a favore della Chiesa cattolica.
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ARTICOLO 9
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- La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione.
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- L'articolo 9 sancisce che la repubblica promuove: lo sviluppo della cultura, la ricerca scientifica e tecnica. Inoltre la repubblica tutela: il paesaggio, il patrimonio storico e artistico.
L'articolo impegna lo Stato a essere parte attiva nello sviluppo della cultura (ogni occasione di elevazione della società attraverso la conoscenza e gli studi) e della ricerca scientifica (come fatto culturale, ma soprattutto come fatto economico, legato alle tecnologie produttive). Esiste attualmente un Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Anche per la tutela del paesaggio (bellezze naturali, parchi, giardini ecc.) e del patrimonio storico e artistico (musei, biblioteche, pinacoteche, palazzi di interesse storico ecc.) sono stati istituiti il Ministero dell'ambiente e quello per i beni culturali e ambientali. Vedi anche l'art. 33.
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ARTICOLO 10
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- L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.
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- L' articolo 10 afferma che la repubblica assicura protezione agli stranieri in base alle leggi conformi ai trattati internazionali. Lo straniero deve rispettare le leggi del paese ospitante; ha diritti sociali ma non politici. Lo straniero ha diritto d'asilo se nel suo paese non sono garantite le libertà democratiche. Lo straniero non può essere estradato per motivi politici.
Con il primo comma si prende atto che esiste un insieme di norme che regolano i rapporti fra gli Stati (diritto internazionale) e che, di queste, quelle che derivano da consuetudini (diritto internazionale generalmente riconosciuto; vi è anche il diritto internazionale che deriva dai trattati, i quali diventano diritto interno con l'ordine di esecuzione) si trasformano automaticamente in diritto interno (si pensi all'immunità degli ambasciatori). Negli altri commi ci si riferisce alla condizione dello straniero, che gode dei diritti inviolabili. Per altri diritti, si applica il principio di reciprocità (permettiamo allo straniero di svolgere una certa professione se è consentito altrettanto, nel suo paese, a un cittadino italiano). Accordiamo, però, asilo (e non lo rimandiamo al suo paese) a chi sia perseguitato per motivi politici o sia impedito di esercitare diritti di libertà (di stampa, di circolazione ecc.).
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ARTICOLO 11
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- L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
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- L' articolo 11 afferma che l'Italia rifiuta rifiuta la guerra come strumento di offesa alle libertà degli altri popoli e favorisce le organizzazioni che si battono per la cooperazione e la pace.
L'Italia è da pochi anni uscita da una guerra disastrosa e la volontà di pace si traduce in questa dichiarazione di principio, che limita la guerra soltanto ai casi di difesa del proprio territorio e dei propri cittadini. Riconoscendo che la pace può essere favorita da iniziative di cooperazione internazionale, si riconosce la possibilità di limitazioni alla propria sovranità, come si verificherà con l'adesione all'Onu, alla Comunità europea e ad altre organizzazioni internazionali.
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ARTICOLO 12
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- La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
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- L' articolo 12 stabilisce che la BANDIERA italiana è il Tricolore.
Introdotto nel 1797 dalla Repubblica cispadana, il tricolore venne assunto come bandiera nazionale dal Regno d'Italia, con al centro lo stemma della casa Savoia. Con la Repubblica, lo stemma è stato tolto, mentre si è mantenuto - sostituito dallo stemma delle quattro Repubbliche marinare - nella bandiera della marina, sia mercantile sia militare.
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Chiusura e firma della Costituzione:
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.
Controfirmano:
Il Presidente dell’Assemblea Costituente UMBERTO TERRACINI  (Partito Comunista Italiano)
Documenti utili:
Citazioni storiche interessanti:
"Nella democrazia comanda il popolo, e ciaschedun cittadino rappresenta una parte della sovranità: nella concione [assemblea di tutto il popolo], egli vede una parte della corona, poggiata ugualmente sul suo capo che sopra quello del cittadino più distinto. L’oscurità del suo nome, la povertà delle sue fortune non possono distruggere in lui la coscienza della sua dignità. Se lo squallore delle domestiche mura gli annuncia la sua debolezza, egli non ha che a fare un passo fuori della soglia della sua casa, per trovare la sua reggia, per vedere il suo trono, per ricordarsi della sua sovranità"
(Gaetano Filangieri , La Scienza della Legislazione (1781-88) Libro III, cap. XXXVI)
"Non tutte le azioni contrarie alle leggi sono delitti, non tutti coloro che le commettono sono delinquenti. L'azione disgiunta dalla volontà non è imputabile; la volontà disgiunta dall'azione non è punibile. Il delitto consiste dunque nella violazione della legge accompagnata dalla volontà di violarla"
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